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Il Promotore Finanziario
 

Chi è


La figura del promotore finanziario, introdotta nell'ordinamento giuridico italiano dall'art. 5 della Legge 2 gennaio 1991, n. 1 è attualmente definita dall'art. 31 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e successive modifiche, secondo il quale “è promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE , esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. L'attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto”. Il promotore finanziario, dunque, è l'unico operatore dell'industria del risparmio abilitato alla promozione e al collocamento di prodotti finanziari e servizi di investimento in luogo diverso dalla sede e dalle dipendenze del soggetto abilitato per cui opera (SIM, SGR, banche).

La norma richiama espressamente la qualità di « agente collegato » del promotore finanziario, come definita dall'art. 23, comma 1 della Direttiva MiFID.

Solo i promotori finanziari, in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dal D.M. 472/1998 e dei requisiti di professionalità verificati dall'APF «sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengono conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata ovvero sulla base di prove valutative», possono esercitare professionalmente l'attività previa iscrizione all'Albo unico nazionale gestito dall'APF. Il promotore finanziario è tenuto altresì al rispetto dei principi contenuti nel Testo unico della finanza ( Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58) e specificati dalle prescrizioni regolamentari della Consob (Regolamento Intermediari Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007).

L'attività svolta dai promotori finanziari è presidiata da puntuali regole di comportamento che si sostanziano in obblighi per gli stessi e in garanzia per i risparmiatori che con loro entrano in contatto. Ne risulta un quadro di regole precettive finalizzate a tutelare il risparmio, posto sotto l'egida normativa di rango costituzionale dall'articolo 47 della Costituzione. Alle regole di salvaguardia occorre guardare nella prospettiva dei principi fondamentali della trasparenza, diligenza e correttezza comportamentali, che si traducono nella riservatezza dei dati acquisiti dai clienti, nell'impiego delle proprie strutture organizzative e professionali e del proprio set di informazioni per poter rispondere ad ogni esigenza informativa dell'investitore.

Le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'attività dei promotori finanziari e degli intermediari per conto dei quali essi operano sono principi generali piuttosto che regole di carattere burocratico, che impongono sia divieti sia obblighi positivi di condotta, la cui violazione implica l'inflizione di sanzioni pecuniarie e disciplinari previste dall'art. 196 del Testo unico della Finanza, che vanno dal richiamo scritto fino alla radiazione.

Si precisa, inoltre , che nel definire i casi in cui può essere comminata la sanzione della radiazione e della sospensione, l'art. 110 del Regolamento Consob 29 ottobre 2007, n. 16190, definisce un principio di sanzionabilità generale del promotore finanziario e dispone che le suddette sanzioni sono applicabili « per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del [..] regolamento e di altre disposizione generali o particolari impartite dalla Consob ».

Dato il contesto economico e finanziario in cui opera, il promotore finanziario deve saper gestire l'incertezza del mercato e orientare in modo razionale i comportamenti e le scelte degli investitori, con consapevolezza e diligenza.

I promotori finanziari contano circa quattro milioni di clienti(grafico 1), ponendosi come canale distributivo in linea con il resto dell'Europa. Precisamente, la rete dei promotori finanziari risulta uniformata a livello europeo nella diversificazione di patrimonio investito in OICR azionari e obbligazionari (grafico 2).

 

 

 

 

 

Grafico 1Grafico 2

Grafico 1
Grafico 2

 

Alla fine del 2007, i Promotori Finanziari, che rappresentano il 6,5% degli asset finanziari complessivi dei risparmiatori italiani, risultano i principali attori nella struttura distributiva dei fondi comuni di investimento, gestendo una consistenza patrimoniale in OICR aperti pari al 23,6 % del totale ( grafico 3 ).  

 

Grafico 3

Grafico 3

 

Nel 2007, i provvedimenti sanzionatori e cautelari (complessivamente 142) hanno riguardato un numero esiguo di promotori finanziari pari allo 0,35 % del numero totale (40.310) di Promotori attivi (ovvero con mandato) iscritti all'Albo al 31 dicembre 2007.

Il dettaglio delle sanzioni inflitte, in particolare, distingue 5 richiami scritti, 3 sanzioni pecuniarie, 44 sospensioni a tempo determinato e 26 sospensioni cautelari, 64 radiazioni dall'Albo.

In quest'ottica, oltre che obbligo, è interesse di ciascun intermediario provvedere alla formazione continua e all'aggiornamento professionale dei promotori finanziari per far sì che si riducano ulteriormente i comportamenti generanti provvedimenti sanzionatori e che i Promotori continuino a meritare la fiducia dei risparmiatori.