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Il Promotore Finanziario
 

Cosa fà


 In veste di “professionista del risparmio gestito”, il promotore finanziario è l’unico operatore autorizzato ad offrire prodotti e servizi finanziari al di fuori della sede o delle dipendenze dell’intermediario per il quale opera.

Gli intermediari, dunque, nell’attività di offerta fuori sede prestata nei confronti di clienti al dettaglio, devono avvalersi della figura professionale del promotore finanziario, che può confluire nel lavoro subordinato, nel rapporto di agenzia o nello schema del mandato, sulla base di scelte contrattuali liberamente operate dalle parti.

La specifica professionalità e integrità richiesta ai promotori è oggetto di costante monitoraggio da parte degli intermediari abilitati, che devono dotarsi di procedure di controllo e di assetti organizzativi interni idonei a vigilare i promotori nel corso dell’attività di offerta fuori sede. Nonostante gli obblighi di comportamento previsti dalla legge a carico della società di intermediazione si riflettano sui promotori finanziari, gli intermediari mantengono una responsabilità solidale per i danni arrecati a terzi nello svolgimento dei compiti affidati ai promotori. A tal fine, sugli intermediari incombe il dovere di garantire che i promotori comunichino immediatamente a qualsiasi cliente o potenziale cliente, in che veste operano e quale impresa rappresentano.

Fermo restando il rapporto contrattuale con l’intermediario per il quale opera, che comporta l’obbligo di operare in conformità delle istruzioni ricevute e nel rispetto delle direttive impartite dallo stesso, il promotore instaura un rapporto fiduciario con il cliente del quale persegue gli obiettivi, dotandosi di un patrimonio informativo riguardante le sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti, la sua situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento, calibrando, in tal modo, appropriate soluzioni di investimento sulla base del profilo assegnato al cliente (cliente al dettaglio, cliente professionale, controparte qualificata).

Le regole di condotta poste a tutela degli investitori (il dovere di trasparenza e correttezza nella prestazione dei servizi e attività di investimento, nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati) sono specificate dalla regolamentazione di settore la normativa vigente obbliga gli intermediari e, conseguentemente i promotori finanziari, a procedere ad una preventiva valutazione di “adeguatezza” o di “appropriatezza” del prodotto o del servizio di investimento reso a seconda della tipologia di cliente o potenziale cliente e a seconda del tipo di servizio di investimento fornito per il tramite del promotore finanziario.

A tal fine, e nel rispetto delle procedure dell’intermediario preponente, il promotore finanziario illustra al cliente o potenziale cliente le caratteristiche dei servizi di investimento prestati e/o offerti dall’intermediario medesimo. In tale contesto suo compito specifico è quello di far comprendere all’investitore il diverso livello di protezione che l’ordinamento associa a ciascuno di essi, così aiutandolo ad individuare il servizio o i servizi più consoni ai suoi bisogni finanziari.

Nello specifico, in caso di offerta fuori sede dei servizi di consulenza in materia di investimenti e gestione di portafoglio il promotore finanziario deve valutare l’adeguatezza del servizio e del prodotto finanziario raccomandato o prestato rispetto al profilo finanziario del cliente (professionale o al dettaglio), astenendosi dal fornire i menzionati servizi qualora non consegua le informazioni necessarie per procedere al test di adeguatezza.

Un prodotto finanziario ovvero un’operazione di investimento oggetto di una raccomandazione personalizzata o realizzata nell’ambito di una gestione di portafogli, possono essere ritenuti adeguati se risultano essere soddisfatti i seguenti criteri “minimi”:

  • conformità agli obiettivi di investimento del cliente o potenziale cliente
  •  capacità finanziaria dell’investitore di sopportare qualsiasi rischio connesso

   all’investimento compatibilmente con gli obiettivi che lo caratterizzano

  •  esperienza conoscenza da parte dell'investitore per comprendere la natura e i rischi

   dell'investimento

In particolare, la consulenza in materia di investimenti è un servizio di investimento in cui l’intermediario, anche attraverso il promotore finanziario, su sua iniziativa o dietro richiesta del cliente, fornisce consigli o r mandazioni personalizzate circa una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario.

Tale servizio di investimento può o meno accompagnare l’offerta di servizi di collocamento o ricezione e trasmissione di ordini rafforzando, peraltro, in tal caso la protezione dell’investitore in quanto il suo espletamento comporta che l’intermediario sottoponga i prodotti e i servizi offerti al più pregnante test di adeguatezza previsto per la consulenza su tali prodotti.

Non costituisce invece consulenza in materia di investimenti la consulenza “generica” che normalmente gli intermediari forniscono agli investitori attraverso consigli generici in merito, cioè, non ad un determinato strumento finanziario ma ad un tipo di strumento finanziario ovvero alla composizione del portafoglio. La consulenza “generica” può essere effettuata dall’intermediario in una fase preparatoria e strumentale a tutti i servizi di investimento (anche alla consulenza in senso proprio) e che implica il rispetto delle regole previste per il servizio che gli intermediari stanno offrendo

Per l’offerta fuori sede di servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafoglio, quali il collocamento, l’esecuzione o la ricezione e trasmissione di ordini è invece necessaria una preventiva valutazione di appropriatezza, tesa ad assicurare che il risparmiatore abbia l’esperienza e la conoscenza necessarie per comprendere i rischi e le caratteristiche del prodotto o del servizio di investimento offerto e che faccia, dunque, scelte di investimento ponderate e consapevoli

A differenza della valutazione di adeguatezza, qualora il cliente non fornisca le informazioni in merito alla sua esperienza nel settore dell’investimento o in caso di insufficienza di quelle disponibili, il promotore finanziario potrà comunque prestare il servizio offerto o richiesto, avvertendo l’investitore che tale carenza informativa può determinare l’impossibilità di stabilire se il prodotto o il servizio sia per lui appropriato.

Solo nel prestare i servizi di mera esecuzione (execution only) di ordini per conto dei clienti e di ricezione e trasmissione di ordini, il promotore finanziario può prescindere dalla valutazione di appropriatezza, purché (i)i servizi abbiano ad oggetto unicamente strumenti finanziari non complessi (es. negoziazione di azioni su un mercato regolamentato nello spazio economico europeo o di quote di fondi comuni di investimento),(ii) la richiesta di prestazione di servizi sia partita dal cliente e (iii) questi sia informato sulla natura del servizio.

L’ottemperamento all’imperativo del know your customer rule, cioè l’acquisizione delle informazioni necessarie dal cliente (situazione finanziaria, obiettivi d’investimento, propensione al rischio) così delineato non esaurisce gli obblighi del promotore finanziario, che deve consegnare all’investitore, fin dal primo contatto:

a)      una comunicazione informativa che esplicita gli obblighi a cui è tenuto nei confronti del cliente e che quest’ultimo deve sottoscrivere;

b)      copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato, da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all’Albo e i dati anagrafici del promotore stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall’articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c)      copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti o qualora richiesti, nonché copia dei contratti, delle disposizioni di investimento o disinvestimento e di ogni altro documento da questo sottoscritto, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari.

 La tutela dell’investitore si estende alla ulteriore previsione di un diritto di ripensamento riconosciuto dall’art. 30, comma 6, del T.U.F., secondo il quale il risparmiatore ha diritto di recedere dal contratto di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali sottoscritto con il promotore entro sette giorni dalla data di sottoscrizione, senza il sostenimento di spese o corrispettivo. E’ opportuno sottolineare che il promotore finanziario può ricevere dall’investitore, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:

a)      assegni bancari o assegni circolari intestati alla società per conto della quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;

b)      ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario il soggetto abilitato di cui alla lettera precedente;

c)      strumenti finanziari nominativi o all’ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta.

Non può percepire, quindi in alcun caso ricevere alcuna forma di pagamento a lui intestata e nessuna forma di compenso dall'investitore ovvero di finanziamento, pena la violazione di norme che conducono alla radiazione dall'Albo.

Il promotore finanziario deve inoltre garantire assistenza continuativa al cliente nel corso di ogni fase del rapporto. Il compito del promotore finanziario non termina infatti con la sottoscrizione del contratto di investimento ma continua nell’assistenza post-vendita prestata al cliente durante la fase attuativa del rapporto attraverso, ad esempio, la raccolta e la tempestiva trasmissione alla società prodotto delle disposizioni successive dell’investitore, quali le richieste di rimborso o di switch, etc..